Art. 7.

      1. Gli stranieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, qualora l'adozione sia revocata, conservano la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana, anche se riacquistata, entro un anno dalla revoca stessa.
      2. I figli minorenni di coloro ai quali è riconosciuta la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana e, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
      3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si

 

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applicano anche agli adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.